Coldiretti: la carne vegetariana o veggie non può essere chiamata “carne”

3 Settembre 2023 Off Di Redazione online

In Italia, si sta lavorando su un disegno di legge ( già approvato dal Senato) che regolamenti la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi prodotti in laboratorio. Dovrebbe essere altresì imposto il divieto di utilizzare nomi che fanno riferimento alla carne che per semplicità, in questo contesto, definiremo”vera”. Tale divieto si dovrebbe estendere anche ai prodotti trasformati,che contengono esclusivamente proteine vegetali.

Questa linea sembra essere seguita anche dalla Fracia: infatti, Coldiretti informa che il Governo di quel Paese ha comunicato all’Unione Europea che sta lavorando per un decreto che vieti l’utilizzo di alcune denominazioni, tipiche della carne, per prodotti a base di proteine vegetali: no, dunque a alle denominazioni filetto, controfiletto, costata, lombata, bistecca, scaloppina, grigliata, costolette, prosciutto e altro.

E’ un mondo sempre più complicato e comunque il consumatore va sempre informato al meglio!
A tal proposito, nella nota stampa diffusa agli organi d’informazione, Coldiretti chiede chiarezza “su una strategia di comunicazione <subdola> con la quale si approfitta deliberatamente della notorietà e tradizione delle denominazioni di maggior successo della filiera tradizionale dell’allevamento italiano, per attrarre l’attenzione dei consumatori e indurli a pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e valori nutrizionali, della carne e dei prodotti a base di carne”.

Coldiretti conferma l’intransigenza delle proprie posizioni a tutela della zootecnia, comparto che ha già grandi difficoltà da superare, quotidianamente, e ricorda anche la decisione della Corte di giustizia europea, che ha sancito come “i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni, come <latte,crema di latte o panna, burro, formaggio o yogurt, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”. Questo principio e questa regola sono validi anche se “tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”.
C’è solo l’eccezione del <latte di mandorla italiano>.