Assossementi: meglio il seme certificato! Ecco, perchè!
26 Ottobre 2023
Una nota di Assosementi informa sullo stato dell’arte della cerealicoltura nazionale.
Nel 2023, le superfici coltivate hanno raggiunto i 2,3 milioni di ettari, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente.
L’organizzazione segnala,però, che l’impiego di seme non certificato per alcune specie come il frumento duro resta vicino al 50%, con il risultato di minacciare la tracciabilità e la qualità dei raccolti . I dati citati da Assosementi sono fonte ISTAT e CREA-DC.
Questa premessa è necessaria, per non dimenticare che ci sono regle da rispettare, a proposito dell’impiego di seme non certificato.
Il seme certificato, rammenta il presidente Eugenio Tassinari, è il fulcro di un sistema produttivo orientato alla qualità, perché garantisce agli agricoltori l’alta germinabilità e sanità del seme impiegato e la tracciabilità del raccolto.
Le semine di cereali autunno-vernine sono ormai imminenti e bisogna sensibilizzare gli agricoltori sui vantaggi nella scelta del seme certificato e sui rischi che comporta il reimpiego di seme aziendale, dal punto di vista produttivo e legale. Verifichiamo, infatti, perché tanta preoccupazione: Il quadro legislativo include aspetti commerciali , norme fitosanitarie e di sicurezza per le sementi conciate, per giumgere a quelle che regolano la proprietà intellettuale.
Se un agricoltore deciderà di utilizzare seme ufficialmente certificato, tutti questi aspetti sono automaticamente soddisfatti; ma se decidesse di utilizzare la granella del raccolto della campagna precedente, dovrà effettuare delle verifiche, per evitare brutte sorprese.
Il reimpiego è possibile, ma solo se riguarda il seme frutto del raccolto ottenuto dalla propria azienda.
In questo cso, per la preparazione del seme e la concia l’agricoltore può provvedere direttamente, oppure rivolgersi a terzi che propongono tali servizi direttamente a domicilio, i cosiddetti “selezionatori mobili”. Essi operano in forma di contoterzismo, ai sensi del DM 3 agosto 2018 (pubblicato sulla G.U n. 215 del 15 settembre 2018) e devono essere autorizzati a operare dal Servizio fitosanitario regionale così come devono notificare a quest’ultimo il dettaglio delle operazioni che intendono effettuare. Stessa comunicazione dev’essere effettuata ai servizi competenti per territorio in relazione all’azienda agricola dove viene effettuata la prestazione. Devono essere informati anche i competenti uffici territoriali dell’ICQRF. La comunicazione dev’essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio di ogni attività presso l’azienda agricola.
Tutta questa cautele è legata all’obbligo di adeguarsi alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale e nazionale per quanto concerne la sanità dei materiali da propagazione.
Inoltre, per la completa sicurezza dell’agricoltore nel momento in cui maneggia le sementi conciate, egli ha il diritto di ricevere tutte le informazioni riguardo al fitofarmaco utilizzato: dall’autorizzazione per la specie in questione alle prescrizioni di sicurezza cui esso è soggetto.
Da non dimenticare, inoltre, che gran arte dei semi è sottoposto ad un ” diritto di autore”, cioè una tutela varietale. Esempio: per i cereali a paglia, circa l’80% dei quantitativi ufficialmente certificati dal CREA-DC, appartiene a varietà tutelate
Pertanto, il reimpiego di granella derivante dal raccolto di una varietà potrebbe essere soggetto al pagamento di una royalty, seppure ridotta, destinata al costitutore. E, da non dimenticare, i costitutori o le figure delegate alla gestione dei diritti, per conto di questi ultimi, attuano indagini e verifiche per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Nel merito, Assosementi rmmenta che SICASOV, organizzazione operante nel settore della raccolta royalties (per di più, membro di assosementi) è già intervenuto sollecitando le autorità competenti (ICQRF) a svolgere controlli, raccolta di campioni, per comminare sanzioni contro agricoltori che hanno omesso di effettuare le dichiarazioni di reimpiego ed omesso di corrispondere i pagamenti dovuti nei confronti dei costitutori, oltre al risarcimento dei danni patiti.