Coltivaitalia-analisi degli articoli ( parte 2) Progettare il Rilancio del Sistema agricolo e della Pesca e per la salvaguardia della Sovranità Alimentare.
8 Agosto 2026
E’ un argomento molto tecnico, che cerchiamo di sintetizzare, quando è possibile stringere e sintetizzare o chiarire.
Indichiamo un link istituzionale della Camera dei Deputati, per collegarvi, direttamente da qui e leggere il testo integrale.
Proseguiamo nella sintesi dei provvedimenti, che compongono il così detto Coltivaitalia; più correttamente, Misure di Consolidamento e Sviluppo del Settore Agricolo – Atto della Camera 2670.
Avevamo concluso con l’articolo 6 che introduce l’ipotesi si aiuti per chi abbia subito conseguenze, per epizoozie e ripartiamo dall’
Articolo 7 – Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana.
Allo stato, non esiste una cura né un vaccino; la principale strategia di contrasto è costituita dalla prevenzione del contagio e dall’abbattimento dei capi infetti: ciò sta provocando conseguenze drammatiche ai suinicoltori.
Nei periodi di chiusura dei mercati esteri, le associazioni di categoria hanno stimato una perdita di fatturato fino a
di 20 milioni di euro al mese. Verranno stanziati oltre 110 milioni di euro per affrontare l’emergenza,
per indennizzi alle aziende che hanno subìto danni indiretti e per le misure di biosicurezza. Tra queste ultime, si segnala l’ampliamento del numero dei soggetti autorizzati all’abbattimento dei cinghiali, considerati il principale veicolo di trasmissione del virus. Per conseguenza si è determinata l’esigenza della gestione e dello smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti. In sostanza, le imprese di macellazione potranno beneficiare di 1 milione di euro, complessivi, per provvedere congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati, provenienti da zone di restrizione. Sono fatte salve le prescrizioni dell’autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale. La ripartizione è per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Articolo 8 – Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell’ISMEA ( Introduzione dell’articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154)

Viene introdotta la possibilità di ampliare la disponibilità di terreni coltivabili in favore dei giovani agricoltori. Sono considerati tali, coloro che abbiano più di 18 anni e meno di 41 anni. ISMEA sarà comodante e il giovane sarà comodatario, che sarà selezionato con procedura di evidenza pubblica. Il giovane comodatario, dovrà farsi carico degli oneri fiscali e assimilati relativi alla stipulazione del contratto di comodato, sgravandone così il
comodante, che non deve sostenere alcun ulteriore onere.
Interessante quanto disposto dal comma 8 dell’articolo, che prevede un diritto di prelazione per il comodatario che in caso di vendita del terreno, lo voglia acquistare. Sta scritto: è attribuito al comodatario, al termine del contratto e in assenza di inadempimenti, il diritto di opzione per l’acquisto del terreno. Ove l’opzione sia esercitata entro trenta giorni,
l’ISMEA è tenuto ad accettare la proposta di acquisto per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno, come risultante dai bilanci dell’Istituto.
Per quanto riguarda la concessione di suolo agricolo, l’Articolo 9 regola il recupero di terreni abbandonati ( da almeno 5 anni) e di terreni silenti (risultati non identificabili o non irreperibili)
Vengono indicati princìpi e criteri generali per l’individuazione, il censimento, la gestione e l’assegnazione in affitto dei terreni non utilizzati, con l’obiettivo di promuovere il loro recupero produttivo Sono esclusi i terreni soggetti a vincoli di destinazione. Il censimento è compito del Comune.
Articolo 10 – è stato elaborato per le esigenze di CREA, l’istituto di ricerca, affinché possa provvedere al ricambio generazionale, indispensabile per garantire continuità e trasferimento delle competenze, per fronteggiare sfide, che si annunciano epocali, come quelle provocate dalle nuove condizioni climatiche.
L’Articolo 11 si occupa di un argomento di attualità, qual è la digitalizzazione delle aziende agricole.
Si tratta di un progetto elaborato dal CREA, Consiglio Nazionale per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria, iniziato nel 2025 e che si estenderà fino al 2034.
L’intervento si basa sull’assunto che l’adozione di tecnologie avanzate, sia infrastrutturali sia digitali, permette di conseguire miglioramenti significativi dell’efficienza, efficacia, sostenibilità e competitività dell’intero settore agricolo di
riferimento.
L’intervento può contare su 10 milioni di euro per l’anno 2026, ma sono previsti altr1,5 milioni per gl’Istituti Agrari, così che possano rinnovare gli impianti e i macchinari delle aziende agricole annesse per le loro esigenze didattiche, al fine di potenziare la qualità dell’offerta formativa nel settore agricolo.

Articolo 12 – Potenziamento dell’AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura . Ora sarà denominata Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’innovazione e la tecnologia (AGEAIT
In linea con quanto prevede la Politica Agricola Europea, ad AGEA viene riconosciuto ampio accesso ai dati, in quanto le viene conferito il ruolo di soggetto titolare delle funzioni di promozione dell’innovazione tecnologica nell’agricoltura e
nella pesca, anche attraverso l’elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo, come quello che deriva dal Sistema informativo agricolo nazionale e dai sistema dei controlli agroalimentari.
Articolo 13 – Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione.
E’ un articolo che consente una lettura dell’dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la ‘introduzione del comma 1-bis,che prevede la possibilità di detenere, negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione
parziale o totale del vino, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, in particolare in tema di comunicazione preventiva, nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Si precisa, inoltre, che la soluzione idroalcolica, ottenuta dal processo di dealcolazione, debba muoversi in un circuito separato, chiuso e monitorato. Anche qui, sono confermate le sanzioni previste.

Articolo 14 – Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino
In particolare, l’articolo tratta specificatamente le fecce di vino denaturate che sono residui che sono stati trattati con una sostanza per renderle inadatte al consumo umano, ma adatte per altri usi come la distillazione o l’uso agronomico. E’ stato modificato un comma dell’articolo 13 della legge n. 238 del 2016, per non limitare la flessibilità operativa nell’esercizio dell’attività enologica.
Quella norma vietava la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell’ottenimento. Con questa abrogazione, si ritiene di favorire una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli. Con lo stesso intento di facilitazione, è stata abrogata anche la parte che imponeva l’obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici.
Si è ritenuto che tale procedura non fosse tecnicamente necessaria in tutti i contesti produttivi, e comporta costi e oneri senza comprovati benefìci aggiuntivi in relazione alla tracciabilità dei materiali. L’abrogazione consente l’adozione di criteri più razionali e
aggiornati.
Proseguiamo con l’Articolo 15 – che contiene disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva
L’articolo in esame persegue la finalità di valorizzare un prodotto di alta qualità, qual è l’olio vergine di oliva. La finalità e tutelare il valore del prodotto italiano, in una concorrenza di mercato, sempre più difficile.
Si è ritenuto di si prevede che sulla confezione dei prodotti alimentari, contenenti olio vergine di oliva, debba indicarsi la quantità del prodotto impiegato in misura prevalente nella preparazione della miscela.
Si prevede, inoltre, che debbano adottarsi modalità di esposizione che consentano al consumatore di distinguere i prodotti alimentari a prevalente contenuto di olio vergine di oliva dagli stessi oli vergini di oliva.
Le suddette disposizioni non vietano la vendita di miscele, ma ne regolano la trasparenza, bilanciando la libertà di mercato
e la tutela della qualità.
Articolo 16 – Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova
Significa che sul guscio delle uova dev’esserci un marchio, cioè un codice, obbligatorio per legge, per consentire ai consumatori di conoscere informazioni, come il tipo di allevamento (biologico, all’aperto, a terra o in gabbia, eccetera), il Paese di origine e lo specifico allevamento di provenienza.
In particolare, il primo numero identifica il metodo di allevamento delle galline; le due lettere successive indicano il paese di
origine; i successivi numeri identificano il comune e la provincia di produzione; le ultime cifre o lettere indicano l’allevamento
specifico da cui provengono le uova.

Articolo 17 – Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, che disciplina la coltivazione della vite e la produzione e il commercio del vino.
Sono interventi che riguardano soprattutto la gestione dello schedario viticolo e l’adeguamento terminologico alla
normativa europea vigente. Il Coltivaitalia introduce una modifica dei regolamenti europei, eliminando il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), in quanto superato dalla successiva introduzione del Sistema Unico di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA). Un adeguamento di terminologia, potremmo affermare, che ad esempio modifica espressioni come “unità vitata” con “parcella viticola”.
Articolo 18 – (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)
Si introduce una modifica che deve chiarire quando si può derogare all’obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Articolo 19 – (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)
La disposizione interviene sull’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che disciplinala semplificazione in materia di procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola, mediante l’introduzione, dopo il comma 6, dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinques.In sostanza, si conferma il ruolo di questi centri di assistenza e ad esempio, in caso di istanze finalizzate all’adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali, di competenza del Ministero dell’agricoltura, si riconosce la possibilità di rilasciare all’imprenditore un’attestazione recante gli esiti dell’istruttoria e avente valore sostitutivo del provvedimento fintantoché non sia concluso il relativo iter. Questo è solo una delle novità previste.
Articolo 20 – Disposizioni Finanziarie
L’articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni della legge, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11.
Con l’espressione Clausola di Invarianza Finanziaria si afferma che tutte le cose previste nella legge devono contare solo sugli stanziamenti previsti, evitando di ricorrere a contributi extra, per non gravare sui conti dello Stato.
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