COLTIVAITALIA passa alla Camera e ora tocca ai senatori! Parte 1 – dall’articolo 1, all’articolo 6!

7 Agosto 2026 Off Di Redazione online

Si tratta del disegno di legge  che definisce le Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo – Atto della Camera 2670. E’ un provvedimento che si collega alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027.

Analizziamo gli argomenti trattati, iniziando dall’articolo 1 che prevede il rifinanziamento del Fondo per
la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare. La finalità è sostenere la produzione agroalimentare italiana, valorizzando il territorio e promuovendo la sicurezza alimentare del Paese.

Nel  comma 1, si  prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare nella misura di 30
milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027.

C’è un riferimento all’impegno di fondi PNRR, comma 425-bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti  devono essere stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano.

L’articolo 2 stabilisce l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i contratti della filiera 
del frumento; per l’anno 2026, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l’integrazione tra le
imprese agricole del frumento e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli.

Articolo 3: si occupa della  Produzione della carne bovina e la valorizzazione dei contratti di filiera, linea vacca-vitello.
L’obiettivo è ridare vigore agli allevamenti italiani e sostenerli. E’ una La disposizione trae origine dalla constatazione che circa il 50 per cento della carne prodotta in Italia deriva dall’ingrasso di animali provenienti dall’estero e che il
principale esportatore verso il nostro Paese è la Francia, dalla quale proviene oltre il 70 per cento dei ristalli.
Questa importazione ha un valore molto elevato, che l’articolo riporta: ogni anno importiamo giovani bovini da ingrassare che oscilla tra  1.100.000 e 1.300.000 capi. Tale situazione scaturisce dalla marginale presenza di vacche nutrici rispetto al patrimonio bovino nel nostro territorio, che colloca l’Italia al sedicesimo posto in
Europa, evidenziando una seria criticità per il futuro della zootecnia nazionale, in considerazione della richiesta sempre più allargata e pressante di giovani ristalli che provengono da diversi Paesi europei ed extraeuropei. Voler sostenere gli allevamenti di casa nostra è anche legato alla sensibilità da parte del consumatore verso prodotti nazionali caratterizzati da un livello qualitativo elevato e costante.

L’Articolo 4 si occupa del sostegno all’imprenditoria femminile e dei giovani. E’ un intervento che cerca di favorire il ricambio generazionale e mette a disposizione 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, destinata a finanziare le agevolazioni, previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, tra le quali la previsione di migliori condizioni per l’accesso al credito, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Articolo 5 si occupa del  Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo.
Il primo riferimento  è per Xylella fastidiosa, ma sono considerate anche altre fitopatie emergenti.
C’è una disponibilità di 300 milioni di euro, così ripartita: 50 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 200 milioni di euro per l’anno 2028.
Tali risorse sono finalizzate all’attuazione di un piano strategico nazionale che comprenda misure di investimento per il
reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e riconversioni colturali verso altre colture. Sono risorse che interessano Il Piano Strategico Nazionale e colmano la mancanza di fondi, insufficienti con analogo precedente provvedimento, che era finanziato con Fondo per lo sviluppo e la coesione e con altri fondi per un totale di 149 milioni di euro, che erano stati messi a disposizione per la sola Regione Puglia, ma ci sono state più domande, di quanto sia stato possibile effettivamente soddisfare: 8.100 domande, con una richiesta complessiva superiore a 222 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di soli 80 milioni, con meno del 35 per cento del fabbisogno.

Articolo 6 – Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie.
E’ una misura temporanea di sostegno rivolta alle imprese, agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel corso dell’anno 2025, abbiano subìto danni economici significativi a causa di epizoozie.
In particolare, al comma 1 è conferita alle imprese interessate la possibilità di avvalersi della sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel corso dell’anno 2026.

Il beneficio si applica solo se viene registrata una diminuzione  del volume d’affari. pari almeno
al  20 per cento rispetto all’anno precedente; oppure, riduzione della produzione almeno del
30 per cento. Nel caso delle cooperative agricole, la riduzione delle quantità conferite o della
produzione primaria deve ammontare ad almeno il  20 per cento.


La sospensione si applica esclusivamente alle imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di entrata in vigore della legge, non risultino classificate come esposizioni deteriorate, secondo la normativa di vigilanza bancaria e finanziaria vigente. Questa agevolazione riguarda l quota capitale, mentre per quella degli interessi si deve rispettare il piano originale di rateizzazione. La scadenza finale dei mutui o dei finanziamenti è prorogata per una durata corrispondente alla sospensione, senza variazione dell’ammontare delle rate future e senza alcun onere aggiuntivo per le parti.
La disposizione non comporta la cancellazione del debito né l’assunzione di obbligazioni da parte dello Stato.Altre, eventuali garanzie pubbliche s’intendono prorogate per un periodo pari alla sospensione, senza altre formalità.

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