Obbligo Assicurativo in Aree Private Non Aperte al Pubblico per mezzi agricoli e veicoli: chiarimenti del Ministero!
30 Giugno 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha spiegato che sono interessati i mezzi agricoli e i veicoli presenti in aree private, piazzali aziendali, concessionarie e spazi interni non aperti al pubblico.
Il principio alla base della disciplina e legato alla funzione del veicolo, a prescindere dal fatto che esso si trovi in area pubblica o privata e ciò per rafforzare la tutela dei terzi e delle vittime. Un provvedimento che aveva sollevato forti dubbi operativi per imprese agricole, agro meccaniche, concessionari, rivenditori e costruttori.
Si precisa che I veicoli non ancora immatricolati non sono soggetti all’obbligo assicurativo, quando si trovino in aree o piazzole di concessionari.
Per circolare su strada, in quanto non immatricolati, potranno invece farlo, come è già prassi, munendosi di targa prova con relativa copertura RC auto.
Si tratta di un’indicazione importante per concessionari, rivenditori e operatori che gestiscono quotidianamente mezzi nuovi non ancora immatricolati, fermi in piazzale o in attesa di consegna.
Altro chiarimento riguarda i veicoli immatricolati destinati alla vendita. Se sono stati oggetto di minivoltura (*), non sono soggetti all’obbligo assicurativo RC auto ordinario, ferma restando la possibilità di circolazione solo per finalità legate alla vendita, con targa prova e apposita copertura assicurativa. In assenza di minivoltura, invece, il veicolo resta soggetto all’obbligo assicurativo, in capo al proprietario del veicolo.
Con questo chiarimento, affermano le organizzazioni interessate, era quello di evitare che un principio corretto si traducesse in obblighi poco chiari, difficilmente applicabili o non coerenti con la realtà quotidiana delle imprese.
* E’ un passaggio di proprietà “ridotto” che si usa solo quando un privato consegna l’auto a un concessionario o rivenditore professionale.